NUOVO STATUTOASSOCIAZIONE ITALIANA MAGISTRATI AVVOCATI NOTAI CICLISTI

 

ART. 1

Fin dal 24 ottobre 1998 è costituita una Associazione dilettantistica denominata “Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti”(A.I.M.A.N.C.), attualmente con sede legale in Bologna, via Farini, presso lo studio legale dell’avv. Manlio D’Amico.

ART. 2

Scopo dell’Associazione è quello di promuovere con finalità ricreative, sportive e di tutela della salute, la pratica del ciclismo secondo le norme della FCI e/o degli altri enti di promozione sportiva a rilevanza nazionale. Il sodalizio non ha fini di lucro si mantiene estraneo a questioni di carattere politico,religioso e razziale. Rientra nei Suoi compiti l’organizzazione di convegni di diritto sportivo.

ART. 3

ASSOCIATI

Possono iscriversi all’associazione in modo personale, in qualità di soci ordinari, gli iscritti – in servizio o in quiescenza – in uno dei seguenti albi o elenchi:

Avvocati di libero Foro; 2) Praticanti avvocati; 3) Avvocati dello Stato o Enti pubblici (nei quali non rientrano i dipendenti pubblici che – senza svolgere la professione di avvocato – lavorano presso gli uffici legali degli enti); 4) Avvocati iscritti nell’elenco speciale; 5) Notai; 6) Magistrati.

Possono, inoltre, far parte dell’Associazione, in qualità di soci onorari, persone che per singole benemerenze verso l’Associazione siano degne di particolare riconoscimento; la qualità di Socio onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati devono, in ogni caso, osservare i valori dello spirito sportivo di ispirazione del C.O.N.I. e tenere condotte conformi ai principi di lealtà e correttezza, anche morale, in tutti rapporti inerenti l’Associazione.

ART. 4

AMMISSIONE

L’ammissione al sodalizio è subordinata:

a)alla presentazione della domanda da parte dell’aspirante, socio

b)al Suo impegno al pagamento della quota periodica di iscrizione ove richiesta e dele successive quote periodiche di associazione ;

c)alla dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e delle norme ulteriori eventualmente emanande dal Consiglio Direttivo a norma di statuto.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

L’ammissione all’Associazione è, altresì, subordinata alla presentazione di una autodichiarazione con la quale l’aspirante associato, sotto la propria responsabilità penale, civile e amministrativa, dichiari di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del presente statuto.

Indipendentemente dal valore della quota associativa, o del contributo associativo, versato all’Associazione, ciascun associato ha diritto ad esprimere un solo voto nell’ambito dell’Assemblea degli Associati.

ART. 5

CESSAZIONE DI APPARTENENZA

La qualifica si Socio si perde a seguito di:

a)dimissioni presentate per iscritto;

b)morosità protratta finoa l 3 settembre dell’anno cui si riferisce la quota associativa non pagata e persistente per oltre trenta giorni successivi alla ricezione di sollecito scritto effettuato dal fiduciario competente per territorio e in difetto dal tesoriere

Perdita dei requisiti di cui all’art. 3;

d) Radiazione deliberata, per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

L’Assemblea degli Associati;

Il Consiglio direttivo;

Collegio dei probiviri

ART. 7

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea Generale è composta dai Soci Ordinari in regola col pagamento delle quote annuali.

La partecipazione può avvenire per delega ad altro Socio con il limite di 5 (cinque )deleghe per ogni socio.

L’assemblea Generale Ordinaria convocata dal Presidente dell’Associazione una volta ogni anno in occasione del campionato nazionale di ciclismo si riunisce per deliberare sull’attività sociale svolta e per la programmazione di quella futura , secondo i punti contenuti nell’ordine del giorno.

Inoltre elegge alle scadenze statuarie o comunque quando ve ne sia necessità per dimissioni o impossibilità di funzionamento, gli altri organi sociali.

L’Assemblea Generale è, inoltre, convocata in seduta straordinatia dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto,con espressa indicazione dei motivi,da un numero di soci aventi diritto al voto non inferiore ad un (1) decimo del totale.

La convocazione dell’Assemblea generale ordinaria e straordinaria, con l’indicazione del relativo ordine del giorno sarà effettuata con pubblicazione, almeno venti giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, di idoneo avviso sul sito internet dell’associazione (www.aimanc.it); in alternativa, il predetto avviso potrà essere spedito a ciascun associato con mezzo idoneo a verificarne il ricevimento da parte del destinatario (esempio racc. a/r; comunicazione p.e.c., ecc.).

Essa è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno (1) dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione(anche nella stessa giornata) qualunque sia il numero dei presenti. In apertura dei lavori l’Assemblea nomina il Suo Presidente, che a Sua volta tra i presenti un Segretario per la redazione del verbale e due scrutatori per il controllo dei voti.

Il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita e dirige lo svolgimento dei lavori, verificando ,sulla base dei dati fornitigli dal Consiglio Direttivo o dal Tesoriere, la sussistenza del diritto di intervento e di elettorato attivo e passivo. Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti e sono descritte in forma essenziale ma completa, nel verbale che firmato dal Presidente e del Segretario dell’Assemblea sarà fornito,in copia, ad ogni socio che ne faccia richiesta.

ART. 8

Eleggibilità e incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto soci in regola con il versamento della quota annuale . Le cariche e gli incarichi sono assolutamente onorari ed hanno la durata prevista dallo Statuto,salvo riconferme.

ART. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti, con scadenza triennale, dall’Assemblea degli associati a maggioranza dei votanti e dal Presidente Onorario dell’A.I.M.A.N.C.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.

Alla prima seduta il Consiglio direttivo elegge, al proprio interno, il Presidente dell’A.I.M.A.N.C., il Vice-Presidente dell’A.I.M.A.N.C. e il Segretario-tesoriere dell’A.I.M.A.N.C.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale del sodalizio; firma gli atti ed assume i provvedimenti con potestà di delega; coordina le norme per il regolare funzionamento dell’attività sociale.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, in caso di impedimento dello stesso.

Il Segretario dell’A.I.M.A.N.C. si occupa di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, di raccogliere le quote associative, qualora il singolo associato non versi la propria quota direttamente sul C/C bancario intestato all’Associazione, di relazionare il Consiglio Direttivo e L’Assemblea dei Soci sulla situazione finanziaria dell’A.I.M.A.N.C., di effettuare pagamenti per conto dell’associazione, di svolgere ulteriore attività su delega del Presidente o del Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo può, altresì, nominare il Commissario Tecnico A.I.M.A.N.C., un Responsabile strada, un Responsabile MTB e delegati territoriali (questi ultimi possono anche non fare parte del C.D.).

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o di almeno 2 consiglieri, con cadenza almeno annuale.

Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell’associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 2

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle relative deliberazioni è richiesta la presenza, anche per delega, della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, in caso di parità di voti prevale la deliberazione per la quale ha votato il presidente nelle votazioni palesi.

In particolare il Consiglio Direttivo :

a)compila il conto consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci

b)amministra il patrimonio dell’Associazione

c)redige e controlla la contabilità del sodalizio

d)adotta e controlla l’esecuzione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, ed esegue quelli deliberati dal Collegio dei Probiviri.

e)fissa le quote associative annuali

f)approva in base alle indicazioni fornite dagli organizzatori il programma delle manifestazioni e ne cura lo svolgimento

g)cura la pubblicazione se possibile di un periodico informativo da distribuire ai soci.

h) diffida i soci risultanti morosi al 30 settembre di ogni anno e comunica al socio l’avvenuta esclusione automatica decorso il termine di cui all’articolo 5 lettera b)

I) Istruisce e dirime, con pronuncia a maggioranza di voti, le vertenze tra gli associati. Il consigliere eventualmente interessato, direttamente o indirettamente, alla vertenza o al procedimento disciplinare non avrà diritto al voto.

L) adotta le decisioni conseguenti a reclami su fatti di gara sanzionabili, con il supporto dei giudici di gara della manifestazione.

ART. 9 BIS

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 membri , nominati dal Consiglio Direttivo: interpreta lo Statuto , verifica le procedure elettorali e i requisiti per accedere alle cariche, riceve segnalazioni e violazioni tra i soci, procede con l’attività istruttoria e trasmettere l’esito al Consiglio Direttivo.

ART. 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni, salvo sfiducia votata a maggioranza dei membri dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del sodalizio, firma gli atti ed assume i provvedimenti con potestà di delega; coordina le norme per il regolare funzionamento dell’attività sociale; adotta tutti i provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.

ART. 11

VICE-PRESIDENTE

Il vice-Presidente sostituisce il Presidente, in caso di impedimento dello stesso, per le delibere urgenti ed improrogabili,con l’obbligo di sottoporle immediatamente al Consiglio Direttivo per la loro ratifica.

ART. 12

PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio consiste in tutti i beni che per qualsiasi titolo siano divenuti di proprietà sociale, ad esso vengono attribuite le tasse di ammissione e le quote annuali versate dai soci.

E’ fatto divieto a qualsiasi membro del Consiglio Direttivo, Presidente compreso, distribuire anche in modo indiretto qualsiasi utile o avanzo di gestione, nonché fondo, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge; è fatto obbligo,altresì, di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe.

Le quote associative, o i contributi associativi, sono versati dagli associati direttamente sul C/C bancario intestato all’Associazione o, se impossibilitati, in contanti al Segretario dell’AIMANC; le quota associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili;

Il bilancio annuale sarà presentato all’approvazione dell’Assemblea degli Associati, previa relazione in merito del Segretario-tesoriere dell’A.I.M.A.N.C.

ART. 13

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Indipendentemente dal potere disciplinare della FCI e/o degli altri enti e senza pregiudizio di esso, il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti dei soci i seguenti provvedimenti:

a) ammonizione scritta o verbale;

b) sospensione a termine;

c) radiazione.

ART. 14

IL PRESIDENTE ONORARIO

Nel rispetto della deliberazione adottata ad Ischia nel 2007 dall’Assemblea degli Associati, è istituita la figura del Presidente Onorario dell’A.I.M.A.N.C., nella persona dell’Avv. Pietro Volpari, il quale è di diritto componente del Consiglio Direttivo ed ha diritto al voto nelle riunioni del predetto organismo.

Può essere nominato un solo Presidente Onorario dell’A.I.M.A.N.C.; non può, quindi, essere nominato un ulteriore P.O. in aggiunta all’avv. Pietro Volpari.

ART. 15

MODIFICHE ALLO STATUTO

Lo statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea Generale, a maggioranza dei votanti, su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno un terzo dei soci.

ART. 16

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell’Assemblea Generale,e viene deciso con la maggioranza di almeno metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione avente finalità analoghe.